Dove si vende il rame a Milano?

Vi state chiedendo Dove si vende il rame a Milano? Siete alla ricerca di un’azienda specializzata proprio in questo settore?

Con esperienza decennale, ci occupiamo  di raccolta e di commercio di metalli e rottami ferrosi e non ferrosi.
Ci avvaliamo di personale professionalmente qualificato che con la massima competenza e professionalità si occuperà dello smaltimento o del trattamento dei vostri rottami metallici ( rame, ferro, bronzo, stagno, ottone, nichel, lamierino, acciaio, zinco, piombo e leghe metalliche). la nostra attività è supportata, inoltre, da attrezzature di ultima tecnologia per il trattamento e lo smaltimento di rottami ferrosi e non ferrosi.
Il tutto con massimo rispetto per l’ambiente.
La nostra professionalità ci ha garantito un pacchetto clienti che comprende tutto il nord Italia.
Da anni siamo la soluzione per le ditte che richiedo interventi di smaltimento e trattamento di metalli ferrosi ed altre leghe. A tutti i nostri clienti, offriamo il ritiro a domicilio con la massima professionalità e discrezione.

Molte volte, la necessità di liberarsi di oggetti e manufatti in rame che non si usano più da tempo, ci spinge a chiederci Dove si vende il rame a Milano e a ricercare aziende specializzate in tale settore. Ma, nello specifico, cos’è il rame? E perché è importante valorizzare le attività di recupero e riciclo di tale materiale?

Il rame è l’elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu. È anche chiamato “oro rosso” per via della sua colorazione.

Con ogni probabilità, il rame è il metallo che l’umanità usa da più tempo: sono stati ritrovati oggetti in rame datati 8.700 a.C.  Si tratta di un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e termica elevatissima, superata solo da quelle dell’argento; è molto resistente alla corrosione (per via di una patina aderente che si forma spontaneamente sulla superficie, prima di colore bruno e poi di colore verde o verde-azzurro) e non è magnetico. È facilmente lavorabile, estremamente duttile e malleabile, ma non è idoneo a lavorazioni con asportazione di truciolo, perché ha una consistenza piuttosto pastosa; può essere facilmente riciclato e i suoi rottami hanno un alto valore di recupero; si combina con altri metalli a formare numerose leghe metalliche (si calcola che se ne usino almeno 400), le più comuni sono il bronzo e l’ottone, rispettivamente con lo stagno e lo zinco; tra le altre, anche i cupronichel e i cuprallumini (detti anche bronzi all’alluminio). I suoi impieghi possono essere per motori elettrici, rubinetti in ottone e per campane di bronzo.

Inoltre il rame è batteriostatico, cioè combatte la proliferazione dei batteri sulla sua superficie.

Quando oggetti o strumenti in rame non possono più essere utilizzati, non possono essere lasciati nell’ambiente, ma devono essere recuperati attraverso attività mirate di recupero metalli, gestite da aziende specializzate, in grado di occuparsi del loro smaltimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. Da tale necessità nasce la domanda: “Dove si vende il rame a Milano?”

Con Decreto del 1 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente detta le modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Previsto dalla Legge n.124/2017 riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto e implica semplificazioni per le modalità di tenuta di diffusione e conservazione del Formulario di identificazione nel caso di raccolta presso più produttori/detentori.

Il DM 1 febbraio 2018 si applica (art. 2 del DM 1/2/2018) ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Detta modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti (art. 193 del D.L.gs. n.152/2006), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo. Inoltre, indica modalità semplificate anche relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del Codice Ambiente (si veda, art. 1 del DM 1/2/2018).
Espressamente previsto, seppure con ritardo, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il decreto verrà poi seguito da un provvedimento specifico del Comitato gestori ambientali che (entro 30 giorni) dovrà individuare le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Ai sensi dell’art. 3 del DM 1/2/2018 nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. All’Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico.
In base al comma 3, il trasportatore emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All’interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

All’art. 4 il DM 1/2/2018 si stabilisce che per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.
Una previsione finale per quelle associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana: dovranno operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.
Si intende “occasionale” l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.